diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2762 del 09/03/1995 (Rv. 491039 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione - Mancanza - Effetti - Accertamento del rispetto del principio di immediatezza - Criterio di elasticità - Influenza del tempo necessario per rinnovare un precedente licenziamento illegittimo - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491039-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nel licenziamento per motivi disciplinari il difetto di immediatezza della contestazione ossia il lungo intervallo di tempo intercorso fra la scoperta dell'illecito disciplinare e l'inizio della procedura di licenziamento pone in evidenza il difetto di uno dei requisiti del cosiddetto licenziamento in tronco, vale a dire la concreta assenza di un fatto "che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto" secondo la formula dell'art. 2119 cod. civ.. Pertanto poiché l'onere di tempestiva contestazione degli addebiti, che ha funzione analoga alla decadenza ma ne differisce per la mancanza di un termine fisso per l'esercizio del diritto, si fonda sulla presunzione che il ritardo nella contestazione dimostri la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare, il principio di immediatezza va applicato con elasticità dal giudice di merito, il quale deve tenere presente anche la complessità delle indagini necessarie per accertare l'illecito del dipendente, restando comunque escluso che sul requisito dell'immediatezza della contestazione possa incidere negativamente il tempo necessario per rinnovare un precedente licenziamento illegittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)