Sez. 3 - , Sentenza n. 13148 del 03/03/2020 Cc. (dep. 28/04/2020) Rv. 279009 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Interventi edilizi eseguibili con presentazione di s.c.i.a. – Scadenza dei termini di cui all'art. 19 legge n. 241 del 1990 - Consolidamento del titolo abilitativo - Esclusione - Necessità che decorra il termine per l'esercizio del potere di autotutela ex art. 21-novies, legge n. 241 del 1990 - Sussistenza.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In materia edilizia, la inutile scadenza dei termini di sessanta e trenta giorni per l'esercizio dei poteri inibitori, ripristinatori e/o modificatori da parte della pubblica amministrazione, di cui ai commi 3 e 6-bis dell'art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione della s.c.i.a., non determina il venir meno dei poteri di intervento, potendosi ritenere definitivamente consolidata la situazione soggettiva del privato solo al superamento del termine di diciotto mesi riconosciuto all'ente pubblico per l'esercizio dell'autotutela, ex art. 19, comma 4, della medesima legge.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 19 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)