Sez. 3, Sentenza n. 19378 del 15/03/2002 Ud. (dep. 20/05/2002) Rv. 221953 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Interventi edilizi eseguibili previo rilascio di permesso di costruire - Avvenuto ricorso alla procedura di denunzia di inizio attività - Esistenza di sanzioni amministrative per gli interventi effettuati in assenza di D.i.a. - Incidenza sulla perseguibilità in sede penale - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In materia edilizia, anche dopo la scadenza del termine di legge per contestare all'interessato la carenza dei presupposti e dei requisiti per seguire la disciplina procedimentale della denunzia di inizio attività, rimane impregiudicato il potere dovere del Comune e dell'autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l'intervento realizzato a seguito della presentazione della D.I.A. risulti sottoposto a permesso di costruire, atteso che la previsione di sanzioni amministrative per gli interventi effettuati in assenza di richiesta di d.i.a o in difformità di questa, si riferisce esclusivamente ad interventi ontologicamente eseguibili con ricorso a tale procedura semplificata.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)