Sez. L, Sentenza n. 71 del 11/01/1988 (Rv. 456725 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLA ASSICURAZIONE - RAPPORTI DI LAVORO - DURATA - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO PER RAGGIUNGERE L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - LIMITE - OTTENIMENTO O RICHIESTA DI UNA PENSIONE QUALSIASI TRA: VARI TIPI DI PENSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 35 E 38 COST. - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLA SOLA PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 6, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 54 DEL 1982 - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLA ASSICURAZIONE - RAPPORTI DI LAVORO - DURATA - FACOLTÀ DI OPTARE PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO PER RAGGIUNGERE L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - LIMITE - OTTENIMENTO O RICHIESTA DI UNA PENSIONE QUALSIASI TRA: VARI TIPI DI PENSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4, 35 E 38 COST. - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO ALLA SOLA PENSIONE DI VECCHIAIA EX ART. 6, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 54 DEL 1982 - IRRILEVANZA.*
Il limite alla facoltà (prevista dall'art. 6 della legge n. 54 del 1982 in favore dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria i. V. S. e alle gestioni sostitutive, esclusive od esonerative della stessa) di optare per la continuazione del servizio per raggiungere l'anzianità contributiva massima - limite che consiste nel non aver ottenuto, o nel non aver richiesto, la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o delle gestioni suddette - riguarda non soltanto la pensione d'anzianità, ma qualsiasi pensione (anche di vecchiaia o di Invalidità) atteso che il primo comma dell'art. 6 cit. Fa un generico, e quindi ampiamente comprensivo, riferimento alla "pensione" (ottenuta o soltanto richiesta) senza introdurre alcuna distinzione tra i vari tipi di pensione; né a tale interpretazione - che non è in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 cost., atteso che la posizione dell'invalido titolare di pensione è diversa da quella dei lavoratori che di tale prestazione non beneficiano - sono di ostacolo il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 cit., che invece fanno riferimento esclusivamente alla pensione di vecchiaia, atteso che tali Disposizioni si limitano a regolamentare l'Esercizio del diritto d'opzione nella particolare ipotesi della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, che è l'unica caratterizzata dall'evento "certus quando", ma non riducono la portata applicativa del primo comma. (V 5120/87, mass n 453717; (Conf 1242/87, mass n 450762).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)