Sez. L, Sentenza n. 5120 del 11/06/1987 (Rv. 453717 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ISCRITTI ALLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA E ALLE GESTIONI SOSTITUTIVE - FACOLTÀ DI OPTARE DI CONTINUARE IL RAPPORTO DI LAVORO FINO ALLA CONTRIBUZIONE MASSIMA - CONSEGUENTE BENEFICIO DELLA STABILITÀ DEL POSTO DI LAVORO EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE PER I DIRIGENTI - ASSIMILABILITÀ A QUESTI ULTIMI DEI FUNZIONARI - CRITERI - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - ISCRITTI ALLA ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA E ALLE GESTIONI SOSTITUTIVE - FACOLTÀ DI OPTARE DI CONTINUARE IL RAPPORTO DI LAVORO FINO ALLA CONTRIBUZIONE MASSIMA - CONSEGUENTE BENEFICIO DELLA STABILITÀ DEL POSTO DI LAVORO EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE PER I DIRIGENTI - ASSIMILABILITÀ A QUESTI ULTIMI DEI FUNZIONARI - CRITERI - FATTISPECIE.*
Con riguardo al disposto dell'art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, che prevede, in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, la facoltà - ove non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti - di optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito (e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età), beneficiando della stabilità del posto di lavoro prevista dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 dalla quale sono esclusi i lavoratori con qualifica di dirigenti, l'assimilabilità a questi ultimi dei funzionari (nella specie, di un'azienda di credito) deve essere operata dal giudice tenendo conto che, mentre non è determinante che il rapporto di lavoro dei dirigenti e quello dei funzionari sia disciplinato nello stesso contratto collettivo, l'indicazione, ivi contenuta, di tali due categorie come facenti parte del personale direttivo non esclude che permanga una sostanziale distinzione tra due diversi gradi di responsabilità, stante il peculiare contenuto delle mansioni di dirigenti, categoria quest'ultima che rimane oggetto di un separato trattamento legislativo e contrattuale. (nella specie la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la pronuncia del giudice del merito che, ai fini dell'opzione suddetta, aveva assimilato la figura del funzionari a quella del dirigente di U una cassa di risparmio). (V 1242/87, mass n 450762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)