diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16595 del 17/01/2017 Ud. (dep. 03/04/2017) Rv. 269917 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Interferenza del genitore nelle scelte sentimentali della figlia maggiorenne con lui convivente - "Fatto ingiusto" - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269917-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, non integra di per sé "fatto ingiusto", il comportamento di un genitore che interferisca nelle scelte sentimentali della figlia maggiorenne, con lui convivente, in quanto i doveri genitoriali non si conformano ad tempus e possono persistere al cospetto di comportamenti da parte dei figli maggiori di età, ma conviventi, su cui il genitore ritenga di intervenire. (In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto legittima l'esclusione dell'attenuante, invocata dal ricorrente, condannato per il tentato omicidio del padre della fidanzata, che ne aveva ostacolato la relazione in ragione del suo stile di vita e dopo averlo visto lanciare della sostanza stupefacente dal finestrino della propria autovettura, reputato dalla Corte quale valido motivo della condotta del genitore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)