Sez. 3, Sentenza n. 6141 del 18/10/1986 (Rv. 448430 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI TRA LA DATA DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E QUELLA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE E RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI TRA LA DATA DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E QUELLA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE E RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE.*
Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine di venticinque giorni tra la data di notificazione del ricorso all'appellato e quella dell'udienza di discussione - previsto dal terzo comma dello art. 435 cod. proc. civ. - attiene soltanto alla vocatio in ius e comporta, in caso di mancata Costituzione dell'appellato, la fissazione di una nuova udienza di discussione e l'ordine di rinnovazione della notificazione, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. (Conf 2673/86, mass n 445729; (Conf 2335/85, mass n 440204; (Conf 388/84, mass n 432620).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)