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Sez. L, Sentenza n. 388 del 17/01/1984 (Rv. 432620 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DOMANDA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE - MODALITÀ - NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA - FUNZIONE - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432620-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - DOMANDA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE - MODALITÀ - NOTIFICAZIONE SUCCESSIVA - FUNZIONE - VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

Nel rito del lavoro la domanda introduttiva del giudizio si propone mediante deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, mentre la successiva notificazione del ricorso stesso attiene soltanto alla vocatio in ius, con la conseguenza che i relativi vizi, rilevabili d'ufficio dal giudice in caso di mancata Costituzione del convenuto, impongono la fissazione di una nuova udienza di discussione e l'ordine di rinnovazione della notificazione ai sensi degli artt. 162 e 291 cod. proc. civ. (V 3822/82 mass n 421788).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)