Sez. 2, Sentenza n. 1235 del 16/05/1966 (Rv. 322479 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - INTERPRETAZIONE DEL TITOLO COSTITUTIVO - CRITERIO DEL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - SERVITU DI PASSAGGIO.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - ESTENSIONE E MODALITA - INTERPRETAZIONE DEL TITOLO COSTITUTIVO - CRITERIO DEL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DELLE PARTI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - SERVITU DI PASSAGGIO.*
Nella valutazione del titolo costitutivo della servitu possono concorrere i criteri interpretativi di cui agli artt 1362 e segg cod civ, in quanto compatibili con la materia stessa, e - fra essi - anche quello che richiama il comportamento complessivo delle parti, pur se posteriore alla conclusione del contratto. Il ricorso al comportamento delle parti suppone, pero, che esista una disposizione negoziale da interpretare circa l'estensione e le modalita di Esercizio della servitu; in difetto di ogni disposizione al riguardo tale ricorso non e possibile, perche altrimenti si trasformerebbe il comportamento (ossia il possesso del diritto) in titolo costitutivo del contenuto del diritto. (applicazione in tema di servitu di passaggio costituita mediante titolo, nel quale non erano specificati in alcun modo l'estensione e le modalita di Esercizio del passaggio. La Corte regolatrice ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avevano valutato il comportamento delle parti, anziche far ricorso al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)