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Sez. L, Sentenza n. 169 del 10/01/1994 (Rv. 484960 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Litisconsorzio | Giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro per la regolarizzazione del rapporto assicurativo - Controversia limitata all'accertamento del presupposto costituito dal rapporto di lavoro - Litisconsorzio necessario con l'istituto assicuratore - Insussistenza - Intervento in giudizio dell'istituto - Influenza - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo nella successiva fase di gravame - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484960-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Litisconsorzio

Nel giudizio instaurato dal lavoratore subordinato contro il datore di lavoro per la regolarizzazione del rapporto assicurativo l'istituto assicuratore non è contradditore necessario, ove si controverta soltanto sull'esistenza del rapporto di lavoro (o di taluni elementi di esso) quale presupposto di quello previdenziale; né l'intervento in giudizio dell'istituto, ancorché per il recupero di contributi assicurativi e delle relative sanzioni civili a carico del datore di lavoro, determina necessità di integrazione del contradditorio nei suoi confronti nella successiva fase di gravame, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. ma dà luogo soltanto a litisconsorzio facoltativo ex art. 332 stesso codice giustificato dal fatto che la domanda proposta dall'interventore comporta una decisione che dipende dalla risoluzione delle stesse questioni proposte con la domanda del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)