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Sez. L, Sentenza n. 12213 del 03/07/2004 (Rv. 574085 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO | Giudizio promosso dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per pretese contributive - Litisconsorzio necessario con l'ente assicuratore - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574085-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO

Tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale non è configurabile un rapporto trilatero, ma tre rapporti bilaterali; ne consegue che deve escludersi la sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale in relazione alla domanda con la quale il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo nei confronti del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)