diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4637 del 09/07/1983 (Rv. 429520 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE DI VIZI DI MOTIVAZIONE CONSISTENTI NELLA OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE CRITICHE MOSSE ALLA CONSULENZA TECNICA - ONERE DEL RICORRENTE - PRECISAZIONE DEL CONTENUTO SPECIFICO DI TALI CRITICHE - ESPOSIZIONE PER RELATIONEM - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429520-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUZIONE DI VIZI DI MOTIVAZIONE CONSISTENTI NELLA OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE CRITICHE MOSSE ALLA CONSULENZA TECNICA - ONERE DEL RICORRENTE - PRECISAZIONE DEL CONTENUTO SPECIFICO DI TALI CRITICHE - ESPOSIZIONE PER RELATIONEM - INAMMISSIBILITÀ.*

Il ricorrente, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica ignorando le critiche sollevate, ha l'Onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendone ammissibile l'esposizione per relationem, mediante riferimento ad un atto del pregresso giudizio di merito. (Conf 3878/82, mass n 421837; (Conf 5065/81, mass n 415860).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)