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Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 09/05/1986 (Rv. 446093 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - ESPRESSA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446093-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE TECNICO - ESPRESSA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Agli effetti dell'Obbligo della motivazione, il giudice di merito, che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, assolvendo il detto Obbligo già con l'indicare le fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti, che non si siano concretate in elementi oggettivi di fatto da sottoporre ad esame, siano state implicitamente rigettate. Di conseguenza, la parte che invoca il controllo di legittimità della sentenza, sotto il profilo del vizio di motivazione, ha essa l'Onere di indicare in modo specifico le deduzioni da essa precedentemente formulate di cui il giudice non si sia dato carico, non essendo all'uopo sufficiente il mero e generico rinvio ad Atti del pregresso giudizio di merito. (V 4637/83, mass n 429520; (V 3878/82, mass n 421837; (V 5065/81, mass n 415860).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)