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Sez. 2, Ordinanza n. 5686 del 12/03/2026 (Rv. 678560-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Equa riparazione - Sentenza n. 142/2023 Corte cost. - Presentazione dell'istanza di accelerazione nell'ambito del giudizio di cassazione - Necessità ai fini dell'ammissibilità della domanda - Insussistenza - Incidenza sul quantum dell'indennizzo - Possibilità. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678560-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, il mancato deposito dell'istanza di accelerazione di all'art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001 nell'ambito del giudizio di cassazione non può condizionare - alla luce dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2023 - l'ammissibilità della domanda di equa riparazione, ma, costituendo manifestazione della volontà di ottenere una decisione rapida, la sua mancata presentazione può assumere rilievo ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo ex art. 2, comma 1, della medesima legge.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 ter com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)