Sez. 5, Sentenza n. 24596 del 19/11/2014 (Rv. 633384 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio del ricorrente - Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria adita - Conformità all'originale - Portata - Riferibilità al solo contenuto dell'atto e non alla relata di notifica.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la conformità della copia del ricorso depositata presso la segreteria della commissione tributaria all'originale notificato dal contribuente all'ufficio impositore, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, prescritta dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda unicamente il contenuto dell'atto, mentre, per quanto attiene la relata di notifica, non assume rilevanza che, nella copia notificata alla parte, sia eventualmente indicato un diverso destinatario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)