Sez. 5, Sentenza n. 8601 del 12/04/2006 (Rv. 590975 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio del ricorrente - Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria adita - Conformità all'originale - Portata - Riferibilità al solo contenuto dell'atto - Procura al difensore - Attestazione sulla copia della sua presenza nell'originale - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la conformità della copia del ricorso depositata presso la segreteria della commissione tributaria all'originale notificato dal contribuente all'ufficio impositore mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, prescritta dall'art. 22, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda unicamente il contenuto dell'atto, mentre per quanto attiene alla procura al difensore deve ritenersi sufficiente l'apposizione sulla copia di una annotazione che attesti la presenza di tale procura sull'originale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)