Sez. 3, Sentenza n. 3315 del 27/10/1972 (Rv. 361136 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - IN GENERE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL DEBITO GARANTITO - PRECEDENTE CONDANNA DEL SOLO DEBITORE - ATTI E SCRITTURE CONTABILI RELATIVE AL RAPPORTO PRINCIPALE - UTILIZZABILITA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - IN GENERE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL DEBITO GARANTITO - PRECEDENTE CONDANNA DEL SOLO DEBITORE - ATTI E SCRITTURE CONTABILI RELATIVE AL RAPPORTO PRINCIPALE - UTILIZZABILITA.*
Il rapporto di subordinazione e di dipendenza in cui si pone la obbligazione fideiussoria, rispetto all'obbligazione principale, non puo non riflettersi sul problema della prova, nel senso che il giudice, chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito, puo, nella formazione del suo libero convincimento, utilizzare il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito, gli Atti giuridici posti in essere da quest'ultimo, le scritture contabili relative al rapporto principale, come, in genere, ogni scritto proveniente da terzi, per trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 1944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)