Sez. 3, Sentenza n. 2369 del 12/04/1984 (Rv. 434408 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEIUSSORE - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE DELLA ESISTENZA E DELL'AMMONTARE DEL DEBITO GARANTITO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - FONTI DI PROVA UTILIZZABILI.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - (CONTRATTO DI) - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEIUSSORE - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL FIDEIUSSORE DELLA ESISTENZA E DELL'AMMONTARE DEL DEBITO GARANTITO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE - FONTI DI PROVA UTILIZZABILI.*
Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito (ed a fortiori il provvedimento del giudice delegato sulla domanda del creditore di insinuazione al passivo fallimentare di detto debitore), gli Atti giuridici posti in essere da quest'ultimo, le scritture contabili relative al rapporto principale e, in genere, ogni scritto proveniente da terzi, per trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore. (V 3315/72, mass n 361136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 2727, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)