Sez. 2, Sentenza n. 19286 del 07/09/2009 (Rv. 609923 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Chiamata in causa del terzo con azione di garanzia impropria - Cause scindibili - Impugnazione incidentale del convenuto - Natura distinta ed autonoma, per soggetto e titolo, rispetto a quella proposta in via principale - Conseguenze - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
Nell'ipotesi di chiamata in causa del terzo con azione di garanzia impropria, (nella specie, azione di manleva per quanto dovuto all'attore a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale) che dà luogo alla trattazione congiunta di cause scindibili, l'impugnazione incidentale del convenuto - in quanto intesa alla declaratoria del proprio diritto, disconosciuto o solo parzialmente riconosciuto nella sentenza impugnata, a rivalersi integralmente sui terzi chiamati di quanto dovuto all'attore a seguito dell'accoglimento della domanda di questi nei propri confronti - risulta distinta ed autonoma, per soggetti e per titolo, rispetto a quella proposta in via principale dall'attore, e l'interesse a proporla sorge non dall'impugnazione principale, ma dalla stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che non può essere proposta nel termine previsto dall'art. 334 cod. proc. civ. per l'impugnazione incidentale tardiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)