Sez. 3, Sentenza n. 21827 del 25/10/2010 (Rv. 615643 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Cumulo soggettivo di domande - Autonomia tra di esse - Conseguenze - Impugnazione di una sola - Impugnazione incidentale tardiva su altra domanda - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
La domanda relativa al pagamento del saldo relativo ad uno scoperto di conto corrente e quella volta ad ottenere la dichiarazione di simulazione di un atto di vendita effettuato dal debitore od, in subordine, la sua revocabilità ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., sono domande distinte ed autonome, anche se contestualmente proposte. Tale autonomia fa sì che l'impugnazione del capo di sentenza contenente l'accoglimento dell'azione di simulazione, proposta dal terzo sub acquirente, non consente al debitore principale di proporre impugnazione incidentale tardiva avverso il capo di sentenza di accoglimento della domanda di condanna all'adempimento dell'obbligazione, non applicandosi in tal caso il disposto dell'art. 334 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)