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Sez. 1, Sentenza n. 3466 del 18/02/1986 Ud. (dep. 08/05/1986) Rv. 172597 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - EQUIVALENZA RICONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - MANCANZA DI SPECIFICA RICHIESTA DI GIUDIZIO DI PREVALENZA - VALUTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'APPELLO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172597-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - EQUIVALENZA RICONOSCIUTA IN PRIMO GRADO - MANCANZA DI SPECIFICA RICHIESTA DI GIUDIZIO DI PREVALENZA - VALUTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'APPELLO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Quando il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti sia stato effettuato in primo grado con la dichiarazione di equivalenza, il giudice di appello non può provvedere d'ufficio a nuova valutazione in Mancanza di una specifica richiesta della parte con le indicazioni delle ragioni che ne sarebbero a fondamento, ostandovi il limite sancito dall'art. 515 cod. proc. pen.. (nella fattispecie la suprema Corte ha ritenuto che la generica richiesta di riduzione della pena non consenta al giudice del gravame di procedere a nuovo giudizio di comparazione fra le circostanze). (V mass n 161921).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)