Sez. 1, Sentenza n. 2486 del 15/04/1985 (Rv. 440323 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - DECRETO DI PROROGA - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. DA PARTE DEI CREDITORI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - DECRETO DI PROROGA - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. DA PARTE DEI CREDITORI.*
Avverso il decreto del tribunale di proroga del periodo di amministrazione controllata, deve ritenersi esperibile da parte dei creditori il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento, non altrimenti impugnabile, avente carattere decisorio, in quanto incide su diritti soggettivi. (V 2215/83, mass n 427063; (V 6677/81, mass n 417545).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)