Sez. 1, Sentenza n. 2215 del 28/03/1983 (Rv. 427063 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
Contro il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata è ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., integrando tale decreto un provvedimento giurisdizionale con contenuto decisorio, in quanto incidente sui diritti soggettivi dell'imprenditore e sulla posizione giuridica dei creditori privilegiati e chirografari di lui, e definitivo, non essendo tale definitività esclusa né dal reclamo di cui all'art. 190 legge fall., di contenuto ben delimitato, né dalla possibilità di revoca. (Conf 6677/81, mass n 417545; (Conf 6391/80, mass n 410139).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 190 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)