Sez. 5, Sentenza n. 16085 del 22/12/2000 (Rv. 542853 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI | Definizione agevolata delle controversie fiscali ex art. 2 "quinquies" D.L. n. 564 del 1994 - Portata - Termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione - Entro il 30 settembre 1995 - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI
In relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994, il comma primo dell'art. 1 del D.L. n. 250 del 1995 ha confermato la sospensione dei giudizi in corso fino alla data fissata (differita al 30 settembre 1995) per il pagamento delle somme dovute per le liti fiscali pendenti ed ha, altresì, disposto la sospensione fino alla stessa data dei termini per ricorrere avverso gli atti di cui al comma primo del predetto art. 2 "quinquies", ossia degli atti notificati entro il 31 dicembre 1994. Così disponendo, il legislatore, con norma retroattiva, ha reso applicabile la procedura di definizione agevolata in argomento anche alle liti che potevano insorgere per atti notificati in epoca successiva al 17 novembre 1994 fino al 31 dicembre dello stesso anno, non essendo altrimenti spiegabile la sospensione dei termini che alla data di pubblicazione del D.L. n. 250 del 1995 (29 giugno 1995) erano ormai decorsi (la S.C. ha così cassato la sentenza che, facendo riferimento alle disposizioni del D.L., peraltro non convertito, n. 48 del 25 febbraio 1995, aveva fissato alla data del 31 marzo 1995 il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)