Sez. 5, Sentenza n. 8578 del 22/06/2001 (Rv. 547664 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Appello - Termini - Art. 1 D.L. n. 564 del 1995 - Portata - Sospensione sino al 30 settembre 1995 dei termini d'impugnativa per i giudizi in corso - Operatività.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, con l'art. 1 del D.L. n. 250 del 28 giugno 1995, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349, il legislatore non solo ha ulteriormente ampliato ed agevolato le possibilità di accesso alla procedura agevolativa prevista dall'art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994, convertito in legge 30 novembre 1994 n. 656, ma ha pure, con norma retroattiva, espressamente previsto, per i giudizi in corso, la sospensione dei termini d'impugnativa fino a tutto il 30 settembre 1995.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)