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Sez. 2, Sentenza n. 1049 del 23/04/1966 (Rv. 322104 - 01)

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI COEREDI - PRESUPPOSTI - ALIENAZIONE DI UN BENE DETERMINATO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322104-01

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI COEREDI - PRESUPPOSTI - ALIENAZIONE DI UN BENE DETERMINATO - INSUSSISTENZA.*

L'art.732 cod. civ. riconosce il diritto di prelazione a favore degli altri coeredi solo nell'ipotesi di alienazione, da parte di un coerede della sua quota ereditaria o di parte di essa e non anche quando sia alienato un bene determinato, in quanto, in tal caso, si e fuori dell'ambito della ratio giustificativa della norma, che si concreta nella esigenza di evitare che nella comunione ereditaria intervenga successivamente un estraneo contro la volonta espressa o tacita dei coeredi. Tuttavia, e da ritenersi che il diritto di prelazione sussista anche quando non siano coinvolti nell'alienazione tutti i beni ed i cespiti che compongono la quota ereditaria, sempre che, pero, dalla valutazione degli elementi concreti che caratterizzano il caso controverso emerga l'intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo agli eredi ed il bene o i beni trasferiti siano stati considerati in funzione rappresentativa o come indice espressivo della quota o di parte di questa. Normalmente si tratta, quindi, di stabilire se la cosa che Forma oggetto del contratto sia stata considerata dalle parti quale bene a se stante oppure quale quota del patrimonio ereditario, come complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. A tal fine non si puo tener conto esclusivo, o preponderante, delle parole usate dalle parti, che possono essere, dal punto di vista tecnico, improprie o poco esatte, ma occorre invece effettuare, caso per caso, un, accurata indagine sulla volonta effettiva delle parti medesime, in considerazione anche della situazione specifica del patrimonio ereditario. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)