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Sez. 2, Sentenza n. 1182 del 19/04/1968 (Rv. 332678 - 01)

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - RATIO - ALIENAZIONE DI ALCUNI CESPITI DELLA QUOTA EREDITARIA O DI QUOTA INDIVISA DALL'UNICO CESPITE EREDITARIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Stato
decisa il 1968-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332678-01

DIVISIONE - RETRATTO SUCCESSORIO - RATIO - ALIENAZIONE DI ALCUNI CESPITI DELLA QUOTA EREDITARIA O DI QUOTA INDIVISA DALL'UNICO CESPITE EREDITARIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*

La ratio giustificativa della norma dell'art.732 cod. civ. va ricercata nell'esigenza di evitare che, contro la volonta espressa o tacita dei coeredi, venga introdotto un estraneo nella comunione ereditaria. Pertanto non e possibile escludere il retratto successorio per il solo fatto che nell'alienazione non siano coinvolti tutti i cespiti che compongono la quota ereditaria, quando dalla valutazione degli elementi concreti, che caratterizzano il caso controverso, emerga l'intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo agli eredi e il bene o i beni trasferiti siano stati considerati in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota o di parte di questa. Analogamente, nell'ipotesi che venga alienata una quota indivisa dell'unico cespite ereditario, per escludere che il bene costituisca un'entita rappresentativa di una quota del patrimonio ereditario, occorre che dall'indagine circa l'effettiva intenzione delle parti emergano elementi sicuri e convincenti per ritenere, con riferimento al contenuto complessivo del contratto e all'atteggiamento delle parti, che queste non abbiano inteso, comunque, rendere partecipe l'acquirente di tutti i rapporti e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive che fanno capo alla comunione ereditaria. Sia nell'una che nell'altra ipotesi, si e in presenza di una quaestio voluntatis che esclude il Sindacato della Corte di Cassazione sul convincimento che in proposito si sia formato il giudice del merito, quando detto convincimento risulti frutto di adeguato ragionamento, scevro di vizi logici e giuridici. (V. 171-67, massima n. 325886 1902-66, massima n. 323694 1049, massima n. 322104).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)