Sez. 2, Sentenza n. 2062 del 17/10/1970 (Rv. 348162 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - DECISIONE CON ORDINANZA IMPUGNABILE SOLO CON RICORSO PER CASSAZIONE - PRESTAZIONI GIUDIZIALI PENALI E STRAGIUDIZIALI - INAPPLICABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - DECISIONE CON ORDINANZA IMPUGNABILE SOLO CON RICORSO PER CASSAZIONE - PRESTAZIONI GIUDIZIALI PENALI E STRAGIUDIZIALI - INAPPLICABILITA.*
La legge 13 giugno 1942, n 794, disciplina gli onorari ed i diritti spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali in materia civile e non e applicabile alle altre prestazioni professionali non esplicate nell'ambito del processo civile, e cioe alle prestazioni giudiziali in materia penale ed a quelle stragiudiziali, le quali, pertanto, sono sottratte alla norma dell'art 30 della suddetta legge, che attribuisce alla decisione del tribunale, emessa nello speciale procedimento regolato dalla legge stessa, il carattere di ordinanza non impugnabile, suscettibile soltanto di ricorso per Cassazione (in applicazione dell'art 111 della Costituzione). (V 2914'67, mass n 330568 2503'67, mass n 329818).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)