Sez. 2, Sentenza n. 2503 del 17/10/1967 (Rv. 329818 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - OPPOSIZIONE CONTRO DECRETO INGIUNTIVO IN TEMA DI COMPENSI PROFESSIONALI - APPLICAZIONE DELLA CENNATA LEGGE E DECISIONE MEDIANTE ORDINANZA RICORRIBILE IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI - NATURA GIUDIZIALE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ORDINARIA E DECISIONE MEDIANTE SENTENZA SOGGETTA AI NORMALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - OPPOSIZIONE CONTRO DECRETO INGIUNTIVO IN TEMA DI COMPENSI PROFESSIONALI - APPLICAZIONE DELLA CENNATA LEGGE E DECISIONE MEDIANTE ORDINANZA RICORRIBILE IN CASSAZIONE - PRESUPPOSTI - NATURA GIUDIZIALE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ORDINARIA E DECISIONE MEDIANTE SENTENZA SOGGETTA AI NORMALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
L, art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, assoggetta al procedimento speciale previsto dall, art. 29 della stessa legge l, opposizione a decreto ingiuntivo quando questo riguarda spese, diritti ed onorari relativi a prestazioni giudiziali, e stabilisce che l, opposizione e decisa con ordinanza non impugnabile. In tal caso, il provvedimento che decide l, opposizione, anche se adottato con le forme della sentenza, ha, in relazione alle citate Disposizioni, natura e contenuto di ordinanza, ed e soggetto soltanto a ricorso per Cassazione, a norma dello art. 111 della Costituzione. Qualora, invece, il decreto ingiuntivo opposto riguardi onorari per prestazioni stragiudiziali o giudiziali e stragiudiziali insieme, la norma dell, art. 30 suddetto e inapplicabile e la opposizione deve essere trattata con il rito dei comuni giudizi di cognizione e decisa con sentenza soggetta ai normali mezzi di impugnazione. Pertanto, nel caso di impugnazione, mediante appello, di sentenza con cui sia stata decisa l, opposizione proposta, a norma dell, art. 645 cod proc. civ., avverso decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali, per stabilire se il provvedimento impugnato sia da considerarsi ordinanza e non sia percio soggetto al rimedio dell, appello, il giudice investito del gravame deve accertare, anche di ufficio, la natura delle prestazioni cui si riferiscono i richiesti onorari, dipendendo da tale indagine la proponibilita del proposto appello e correlativamente i limiti della potestas decidendi del giudice stesso. Conforme alla sentenza n.1626-66, massima n.323226, limitatamente alla prima parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)