Sez. U, Sentenza n. 637 del 04/03/1966 (Rv. 321263 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI NON ECCEPITE O RILEVATE D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NON DEDUCIBILITA O RILEVABILITA IN SEDE DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI PRELIMINARI NON ECCEPITE O RILEVATE D'UFFICIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NON DEDUCIBILITA O RILEVABILITA IN SEDE DI RINVIO.*
Le questioni preliminari, deducibili dalle parti o rilevabili ex officio, che non siano state dedotte o rilevate in Sede di legittimita, non possono dedursi o rilevarsi in Sede di rinvio, perche devono ritenersi implicitamente decise, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione, quale presupposto necessario e inderogabile dalla sentenza che ha annullato con rinvio la sentenza del giudice del merito ed ha fissato i criteri in judicando che devono informare la decisione della causa. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)