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Sez. 3, Sentenza n. 1797 del 16/01/1996 Ud. (dep. 16/02/1996) Rv. 205385 - 01

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi | Norma più favorevole - Valutazione in concreto - Modalità - Fattispecie: prescrizione.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205385-01

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Successione di leggi

Il giudice nel valutare in concreto la norma più favorevole deve considerare non solo le modificazioni concernenti la pena ma anche l'incidenza sulla prescrizione, quando quest'ultima, in seguito all'applicazione della nuova disciplina sopravvenuta, sia applicabile, ed, in genere, sugli altri effetti penali quali la non iscrivibilità sul casellario giudiziale, ove non venga applicato il beneficio ex art. 163 cod. pen.. Ipotesi in cui il termine prescrizionale non era ancora decorso e l'intervenuta modificazione della sanzione (da pena alternativa a solamente pecuniaria) ed il sensibile aumento del minimo edittale determinano anche una consistente diminuzione del termine massimo prescrizionale (da quattro anni e sei mesi a tre anni) e la non iscrivibilità della condanna nel certificato giudiziale, sicché, in assenza di esplicita richiesta di applicazione del beneficio ex art. 163 cod. pen., l'irrogazione di una pena pecuniaria di poco superiore a quella stabilita precedentemente in via alternativa costituisce ipotesi più favorevole).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)