Sez. 6, Sentenza n. 402 del 30/01/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208890 - 01
CASELLARIO GIUDIZIALE (COD. PROC. PEN. 1988) - ISCRIZIONI | Sentenza di applicazione della pena su richiesta - Decorso del termine previsto per la estinzione del reato - Estinzione degli effetti penali conseguenti alla sentenza - Iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale - Inquadrabilità di tale formalità nella nozione di effetto penale della condanna - Esclusione - Richiesta di eliminazione della iscrizione a seguito della estinzione del reato ex art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. - Infondatezza.
CASELLARIO GIUDIZIALE (COD. PROC. PEN. 1988) - ISCRIZIONI
Non rientra tra gli effetti penali della condanna l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non ha un contenuto di sanzione né incide in modo diretto su alcun rapporto di diritto penale. Ne consegue che la previsione dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui l'estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e alle condizioni ivi previsti, determina l'estinzione di ogni effetto penale, non estende la sua portata alla eliminazione della iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 686 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 686 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 687, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)