Sez. 1, Sentenza n. 2819 del 17/05/1979 (Rv. 399132 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - OMISSIONE - CONSEGUENTE DESUNZIONE DELL'INTENTO DI PORRE FINE AL RAPPORTO OVVERO DI TENERLO IN VITA - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - OMISSIONE - CONSEGUENTE DESUNZIONE DELL'INTENTO DI PORRE FINE AL RAPPORTO OVVERO DI TENERLO IN VITA - ESCLUSIONE.*
Poiche l'assicuratore puo rifiutare il pagamento dell'indennizzo pur senza impugnare il contratto d'Assicurazione, qualora il sinistro si sia verificato prima del decorso del termine di tre mesi dal giorno in cui egli sia venuto a conoscenza delle inesattezze e reticenze della dichiarazione, resa con dolo o colpa grave dall'assicurato, o prima che l'assicuratore stesso abbia avuto tale conoscenza, da tale mancata impugnazione non puo essere desunta l'intenzione di porre fine al rapporto assicurativo, ne quello di tenerlo in vita. (V 2445/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)