Sez. 1, Sentenza n. 5401 del 19/08/1983 (Rv. 430318 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - CONOSCENZA DA PARTE DELLO ASSICURATORE DELLA INESATTEZZA O RETICENZA DOPO IL SINISTRO - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI ANNULLAMENTO - TERMINE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IMPUGNAZIONI (DECADENZA) - CONOSCENZA DA PARTE DELLO ASSICURATORE DELLA INESATTEZZA O RETICENZA DOPO IL SINISTRO - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI ANNULLAMENTO - TERMINE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
L'Onere imposto all'assicuratore dall'art. 1892, comma secondo, cod. civ., di manifestare, al fine di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'Azione di annullamento del contratto di Assicurazione, per dichiarazioni inesatte o reticenti, entro i tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le cause di annullabilità, non sussiste quando il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine predetto o, a più forte ragione, prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo, in questi casi, sufficiente, per sottrarsi al pagamento dell'indennità, che egli invochi, anche mediante semplice eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'Obbligo dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio. Il detto Onere, peraltro, continua a sussistere, quando si tratti di Assicurazione non a rischio unico ma a rischio continuato, in relazione all'eventualità di ulteriori sinistri futuri. (V 4222/80, mass n 408092; (V 2819/79, mass n 399132; (Conf 3163/82, mass n 421104; (Conf 4073/79, mass n 400572; (Conf 4743/78, mass n 394433).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)