Sez. 1, Sentenza n. 2450 del 10/09/1974 (Rv. 370852 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - APPLICAZIONE DI RAGIONI GIURIDICHE DIVERSE DA QUELLE PROSPETTATE DALLE PARTI - INSUSSISTENZA DEL VIZIO - LIMITI - ATTRIBUZIONE DI SOMMA DI DENARO O DI INDENNIZZO PER CAUSALE DIVERSA DA QUELLA PROSPETTATA NELLA DOMANDA - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - APPLICAZIONE DI RAGIONI GIURIDICHE DIVERSE DA QUELLE PROSPETTATE DALLE PARTI - INSUSSISTENZA DEL VIZIO - LIMITI - ATTRIBUZIONE DI SOMMA DI DENARO O DI INDENNIZZO PER CAUSALE DIVERSA DA QUELLA PROSPETTATA NELLA DOMANDA - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*
Non ricorre il vizio di extrapetizione allorche il giudice del merito fonda la propria decisione su ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti, purche la pronunzia, anche se conseguente a una diversa qualificazione della domanda, si mantenga nei limiti delle pretese dedotte, attribuendo il bene giuridico richiesto. Tale principio, mentre risulta applicabile de plano quando il bene giuridico formante oggetto della domanda e per sua natura individuabile nella sua essenza, indipendentemente dalla causale che ne determina la richiesta, deve essere invece opportunamente inteso ed integrato quando il bene richiesto non e determinabile nella sua essenza ed acquista determinatezza (come accade nelle ipotesi di richiesta di una somma di denaro o di indennizzo per ristoro di danni) solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa. In simili casi l'attribuzione della somma, e dell'indennizzo per una causale diversa da quella enunciata nella domanda giudiziale si risolve nell'accoglimento di una pretesa che si differenzia da quella proposta, nel suo contenuto sostanziale, con conseguente violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato. (V sulla prima parte 3532'72, mass n 361477; 3418'72, mass n 361273). *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)