Sez. 1, Sentenza n. 1801 del 20/05/1976 (Rv. 380583 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI ACTIO QUANTI MINORIS - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE GRAVATO DA VINCOLI PAESISTICI - AZIONE DI GARANZIA PER VIZI - QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA COME AZIONE DI GARANZIA PER ONERI REALI - CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO - SUSSISTENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI ACTIO QUANTI MINORIS - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VENDITA DI IMMOBILE GRAVATO DA VINCOLI PAESISTICI - AZIONE DI GARANZIA PER VIZI - QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA COME AZIONE DI GARANZIA PER ONERI REALI - CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO - SUSSISTENZA.*
Qualora il compratore, invocando l'art 1490 cod civ, agisca contro il venditore per farne affermare l'Obbligo di garanzia, in conseguenza di vincoli paesistici gravanti sull'immobile trasferito, non incorre in violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato il giudice del merito che qualifichi detta domanda come Azione di garanzia per oneri reali, ex art 1489 cod civ, anziche come Azione di garanzia per vizi, ex art 1490 cod civ. infatti, nel rispetto del petitum e della causa petendi, rientra nel potere-dovere del giudice medesimo l'esatta qualificazione giuridica della domanda, nonche l'individuazione delle norme ad essa applicabili, correggendo gli eventuali errori in cui siano incorse le parti. (V 2450/74, mass n 370852; (V 2263/73, mass n 365541).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)