Sez. L, Sentenza n. 3965 del 17/06/1981 (Rv. 414618 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA - PER LA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE OD ASSORBITE - NECESSITA - ESCLUSIONE - APPELLO INCIDENTALE DI DETTA PARTE - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE - LIMITI - RIPROPOSIZIONE DI UN'ECCEZIONE O DI UNA DOMANDA NON ACCOLTA IN PRIMO GRADO MA DA ESAMINARE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA - PER LA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE OD ASSORBITE - NECESSITA - ESCLUSIONE - APPELLO INCIDENTALE DI DETTA PARTE - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO DI INTERESSE - LIMITI - RIPROPOSIZIONE DI UN'ECCEZIONE O DI UNA DOMANDA NON ACCOLTA IN PRIMO GRADO MA DA ESAMINARE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITA.*
La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'Onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte o ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo invece sufficiente che tali domande od eccezioni riproponga in una delle sue difese nel giudizio di secondo grado. Ne consegue che l'appello incidentale da essa proposto, se e inammissibile per difetto d'interesse, vale tuttavia come riproposizione di un'eccezione (o domanda) non accolta dal giudice di primo grado, sulla quale il giudice dell'impugnazione e tenuto a portare il suo esame e a statuire in merito. (V 1075/66, mass n 322156, sulla seconda parte; (V 2607/64; (Conf 2732/77, mass n 386385, sulla prima parte; (Conf 3427/75, mass n 377577; (Conf 2473/75, mass n 376372).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)