Sez. 2, Sentenza n. 298 del 16/01/1987 (Rv. 450050 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - PER LA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O DICHIARATE ASSORBITE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ONERE - CONTENUTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - PER LA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O DICHIARATE ASSORBITE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ONERE - CONTENUTO.*
La parte vittoriosa nel merito in primo grado non è tenuta a riproporre con appello incidentale - difettando il presupposto della soccombenza - le domande ed eccezioni da essa prospettate e respinte dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha soltanto l'Onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., manifestando in maniera chiara e precisa, senza bisogno di particolari forme, la volontà nel senso suddetto. (V 8500172, mass n 438385; (V 8002140, mass n 405803; (Conf 8204241, mass n 422213; (Conf 8103965, mass n 414618; (Conf 7702732, mass n 386385; (Conf 7503427, mass n 377577).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)