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Sez. 1, Sentenza n. 3884 del 05/12/1969 (Rv. 344268 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA IN CAUSA AD ISTANZA DEL CONVENUTO - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANCHE IN FAVORE DEL CHIAMATO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344268-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA IN CAUSA AD ISTANZA DEL CONVENUTO - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANCHE IN FAVORE DEL CHIAMATO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

L'attore soccombente e legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, se la chiamata si e resa necessaria in conseguenza della tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata. (V 558-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)