Sez. 1, Sentenza n. 3884 del 05/12/1969 (Rv. 344268 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA IN CAUSA AD ISTANZA DEL CONVENUTO - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANCHE IN FAVORE DEL CHIAMATO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CHIAMATA IN CAUSA AD ISTANZA DEL CONVENUTO - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANCHE IN FAVORE DEL CHIAMATO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
L'attore soccombente e legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, se la chiamata si e resa necessaria in conseguenza della tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata. (V 558-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)