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Sez. 3, Sentenza n. 1366 del 05/05/1972 (Rv. 357934 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN GARANZIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357934-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA DELL'ATTORE SOCCOMBENTE NEI CONFRONTI DEL CHIAMATO IN GARANZIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'attore soccombente e legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del chiamato in garanzia, se la chiamata, resa necessaria in conseguenza della tesi sostenuta da esso attore, e risultata infondata. (Conf 3884'69, mass n 344268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)