Sez. 6, Sentenza n. 39944 del 30/10/2001 Cc. (dep. 09/11/2001) Rv. 220275 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE | Conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero a seguito di richiesta di giudizio abbreviato poi revocata - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Esclusione - Revoca da parte dell'imputato.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE
In tema di incompatibilità, la mera conoscenza da parte del giudice del dibattimento degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero senza che vi sia poi alcuna valutazione di merito, non rende lo stesso giudice incompatibile a partecipare al giudizio. (Fattispecie in cui la corte di assise aveva preso cognizione degli atti di indagine perché l'imputato aveva presentato la richiesta di giudizio abbreviato, senza poi esprimere alcuna valutazione in proposito, avendo lo stesso imputato revocato l'istanza)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)