Sez. L, Sentenza n. 486 del 03/02/1977 (Rv. 384038 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - PER VOLONTA DELL'ARMATORE O DELL'ESERCENTE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 604 DEL 1966 E DALL'ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - PER VOLONTA DELL'ARMATORE O DELL'ESERCENTE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 604 DEL 1966 E DALL'ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
La disciplina dei licenziamenti individuali contenuta nella legge 15 luglio 1966 n 604 e nell'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 non si estende al personale di volo delle imprese di navigazione aerea, rispetto al quale resta, quindi, applicabile l'art 916 cod nav che attribuisce all'esercente l'aeromobile la facolta di risolvere in qualunque tempo e luogo i contratti di lavoro del suddetto personale. (V 129/76, Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 114, Cod. Navig. art. 732, Cod. Navig. art. 916 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)