Sez. 3, Sentenza n. 845 del 24/01/2002 (Rv. 551815 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Norme sulla fideiussione doganale (artt. 78 e 79 del d.P.R. n. 43 del 1973) - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme sulle fideiussione doganale di cui agli artt. 78 e 79 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui consentono allo spedizioniere di non prestare una garanzia reale, così esponendo l'importatore che abbia fornito allo spedizioniere la necessaria provvista al rischio di un rinnovato pagamento, atteso che nulla vieta che l'importatore della merce si rivolga ad uno spedizioniere che, anziché procedere a stipulazione di polizza fideiussoria con un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione finanziaria, adotti un sistema di garanzia reale, e che il sistema previsto dal legislatore per il pagamento differito dei tributi doganali non richiede necessariamente che l'importatore fornisca immediatamente allo spedizioniere la provvista per il pagamento degli stessi.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1951, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)