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Sez. 1, Sentenza n. 5878 del 12/06/1998 (Rv. 516414 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 della Cost. delle norme sulla fideiussione doganale, come interpretate dalle sentenze delle sezioni unite nn. 499 e 500 del 1993 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516414-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

La questione di legittimità costituzionale delle norme sulla fideiussione doganale, come interpretate dalle sentenze 499 e 500 del 1993 delle sezioni unite della corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione è manifestamente infondata, atteso che nulla vieta che l'importatore della merce si rivolga ad uno spedizioniere che, anziché procedere a stipulazione di polizza fideiussoria con un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione finanziaria, adotti un sistema di garanzia reale, e che il sistema previsto dal legislatore per il pagamento differito dei tributi doganali non richiede necessariamente che l'importatore fornisca immediatamente allo spedizioniere la provvista per il pagamento degli stessi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)