Sez. 1, Sentenza n. 2676 del 24/07/1968 (Rv. 335220 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI FABBRICATI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI)- NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE PER LE CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - CASE DI ABITAZIONE TEMPORANEAMENTE DESTINATE AD USO DIVERSO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI FABBRICATI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI)- NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE PER LE CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO - CASE DI ABITAZIONE TEMPORANEAMENTE DESTINATE AD USO DIVERSO.*
L, esenzione venticinquennale dall, imposta sui fabbricati, concessa per le case di abitazione non di lusso costruite nei termini previste dall'art 13 della legge 2 luglio 1949 n 408 e applicabile anche nella ipotesi in cui tali case siano temporaneamente destinate ad uso diverso dalla abitazione -nella specie, ad uso ufficio-. Il legislatore non ha considerato l, uso cui le costruzioni vengano effettivamente adibite dopo la loro ultimazione, ma si e proposto, nel concedere l, esenzione, di incrementare le costruzioni che per struttura e funzionalita possono essere destinate ad abitazione senza caratteristiche di lusso. Conforme alla sentenza n. 1750-66, massima n. 323.410.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)