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Sez. 1, Sentenza n. 2496 del 05/10/1973 (Rv. 365932 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - AMBITO DI APPLICABILITA - UFFICI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365932-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - AMBITO DI APPLICABILITA - UFFICI - INAPPLICABILITA.*

Le agevolazioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n 408, si applicano alle sole case di abitazione, cioe alle costruzioni strutturalmente destinate ad ospitare nuclei familiari. Le dette agevolazioni non spettano se prima della ultimazione dei lavori di costruzione si verifichino trasformazioni strutturali dell'immobile, tali da renderne evidente la destinazione ad uffici, dovendosi ritenere l'esenzione condizionata al presupposto che l'immobile, per struttura e finalita, sia da considerare destinato all'abitazione; dovendosi cioe aver riguardo alla sua abitabilita, da stabilire con riferimento al momento della ultimazione della costruzione. (Conf 1924/71, mass n 352493; 2676/68, mass n 335220).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 418 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)