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Sez. 2, Sentenza n. 1481 del 09/03/1979 (Rv. 397825 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA RESTITUZIONE IN NATURA DEI BENI DONATI, SUL PRESUPPOSTO DELL'ESISTENZA DI BENI RELITTI SUFFICIENTI ALLA FORMAZIONE DELLE QUOTE DEI LEGITTIMARI NON DONATARI - COLLAZIONE DELLE DONAZIONI - DISCIPLINA RELATIVA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397825-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE - ESCLUSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA RESTITUZIONE IN NATURA DEI BENI DONATI, SUL PRESUPPOSTO DELL'ESISTENZA DI BENI RELITTI SUFFICIENTI ALLA FORMAZIONE DELLE QUOTE DEI LEGITTIMARI NON DONATARI - COLLAZIONE DELLE DONAZIONI - DISCIPLINA RELATIVA - PERSISTENZA.*

Qualora il giudice, di fronte all'esistenza di beni relitti sufficienti alla formazione delle quote dei legittimari non donatari, escluda la restituzione in natura di tutti o di parte dei beni donati in applicazione della riduzione, nulla e immutato in ordine alla collazione delle donazioni, la quale impone unicamente l'Obbligo del coerede donatario di calcolare, e non escludere, il valore del bene ricevuto in donazione nella Determinazione della massa ereditaria e delle singole quote, salva restando la facolta di scelta tra la restituzione in natura del bene ricevuto e la imputazione del suo valore con versamento eventuale del supero.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)