Sez. 2, Sentenza n. 4777 del 13/07/1983 (Rv. 429663 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - COMUNIONE EREDITARIA - RICOMPRENSIONE DEI BENI IN PRECEDENZA DONATI DAL "DE CUIUS" - CONDIZIONI - OBBLIGO DI COLLAZIONE - CONFERIMENTO IN NATURA DA PARTE DEL DONATARIO DEI BENI RICEVUTI - NECESSITÀ.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - COMUNIONE EREDITARIA - RICOMPRENSIONE DEI BENI IN PRECEDENZA DONATI DAL "DE CUIUS" - CONDIZIONI - OBBLIGO DI COLLAZIONE - CONFERIMENTO IN NATURA DA PARTE DEL DONATARIO DEI BENI RICEVUTI - NECESSITÀ.*
Il retratto successorio opera limitatamente alla cessione delle quote facenti parte della comunione ereditaria, in cui possono ritenersi compresi i beni donati, ove il donatario sia tenuto alla collazione, unicamente se quest'ultimo (attraverso una scelta non vincolabile in alcun modo dal donante) abbia adempiuto il relativo Obbligo mediante il conferimento in natura dei beni ricevuti, il quale soltanto determina un effettivo incremento dei beni in comunione da dividere, non anche se egli abbia optato per la collazione per imputazione, che, invece - con l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari - comporta la conservazione della proprietà dei beni donati in capo all'erede donatario, che li trattiene, quindi, in virtù della donazione avuta. (V 1481/79, mass n 397825; (V 2453/76, mass n 381237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 746
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)