Sez. 4, Sentenza n. 1464 del 16/04/1970 Ud. (dep. 01/10/1970) Rv. 115394 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE -COLLABORAZIONE DI ESPERTI DIVERSI DAL PERITO -OBBLIGATORIETA DELLE NOMINE E GARANZIE PER LA DIFESA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE -COLLABORAZIONE DI ESPERTI DIVERSI DAL PERITO -OBBLIGATORIETA DELLE NOMINE E GARANZIE PER LA DIFESA.*
Allorquando il perito si avvalga dall'opera di altri esperti per svolgere indagini particolari necessarie per la risoluzione dei quesiti proposti dal giudice, deve intervenire regolare nomina e l'attivita degli esperti ausiliari deve svolgersi con le stesse garanzie per la difesa previste per la perizia. (Conf 106822, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)