Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 17/10/1967 Ud. (dep. 19/02/1968) Rv. 106822 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - POTERI DEL PERITO - AFFIDAMENTO DI PARTICOLARI INDAGINI A SPECIALISTI -NOMINA DEL GIUDICE - NECESSITA - MANCATA NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE -NULLITA ASSOLUTA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - POTERI DEL PERITO - AFFIDAMENTO DI PARTICOLARI INDAGINI A SPECIALISTI -NOMINA DEL GIUDICE - NECESSITA - MANCATA NOMINA DA PARTE DEL GIUDICE -NULLITA ASSOLUTA.*
Il perito, il quale per la complessita della ricerca o per altro motivo, non sia in grado di svolgere taluni esperimenti od esami ritenuti necessari per l'adempimento dell'incarico ed esigenti peculiari cognizioni tecniche per la loro esecuzione e per un giudizio sui dati ottenuti, non puo rivolgersi direttamente ad altro specialista per il loro espletamento, anche se poi ne avalli il relativo responso, ma dovra prospettare la situazione al giudice, al quale spettera di provvedere, ove ne ravvisi la necessita, alla scelta ed alla nomina di un secondo perito. L'inosservanza di tali formalita rituali, risolvendosi all'assunzione delle funzioni peritali da parte di un soggetto estraneo al processo con pregiudizio di altri soggetti, importa la violazione, oltre che degli artt.314, 315 e 315bis cod. proc. pen., in ispecie degli artt. 303, 304 bis e ter stesso codice, concernenti la partecipazione del PM al processo e la assistenza difensiva dell'imputato in un atto del procedimento, e quindi e causa di nullita assoluta ed insanabile ai sensi dell'art.185 n.2 e 3 cod.proc.pen. (Conf.103035, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 315, Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 315 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)